domenica 3 giugno 2012

Avv. Roberto Di Napoli.

Il caso riguarda una vittima di racket. Ha già fatto arrestare e condannare gli estorsori in due processi. In un processo, instaurato precedentemente, contro gli stessi identici soggetti, però, il PM (diverso dagli altri pubblici ministeri titolari degli altri processi), dopo 6 anni, risponde puntualmente al Commissario del Governo che non è in grado di formulare un parere in pendenza di indagini (assurdo non essendo un maxiprocesso contro camorristi).
Contro il decreto di rigetto della provvisionale, ho proposto un corposo ricorso al TAR in difesa della vittima censurando il provvedimento per vari motivi (compresa la mancata notifica del cd. preavviso di rigetto ex lege 241/90) nonchè sostenendo che l'affermazione da parte del PM di non essere in grado di esprimere un parere equivale alla mancata risposta per la quale l'art. 17, 4° comma, l. 44/99 prescrive che l'iter deve ugualmente proseguire.
All'esito dell'udienza del 3 Maggio scorso, il Tar, sciogliendo la riserva, ha emesso la sentenza che pare interessante proprio per il principio ricordato, ossia, che l'art. 17, quarto comma, non prevede l'obbligo di un parere favorevole ai fini della concessione della provvisionale. 

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