venerdì 4 marzo 2016
Anatocismo e usura nei Mutui.
L’anatocismo è praticato oltre che sui conti correnti anche nei mutui e altre forme di finanziamento con rimborsi rateali, oltre che nei servizi di locazione finanziaria: solitamente le banche usano calcolare gli interessi di mora non sulla quota capitale impagata ma sull’intero importo della rata, generando una produzione di interessi su interessi.
Per i mutui ordinari e per le altre forme di finanziamento, sussiste il divieto di anatocismo, il quale invece è consentito per i mutui fondiari. Con l’entrata in vigore del T.U.B. (1/1/94), il divieto di anatocismo è stato esteso anche ai mutui fondiari. Infine, con delibera del 9 Febbraio 2000 è intervenuto il C.I.C.R. reintroducendo l’anatocismo per ogni tipo di finanziamento con piano di rimborso rateale: se contrattualmente stabilito è consentito l’anatocismo, cioè la mora sull’intera rata, seppur senza alcuna capitalizzazione.
Nei contratti di finanziamento e leasing si riscontra, talvolta, l’applicazione di tassi di interessi superiori ai tassi soglia previsti dalla legge n. 108/96, con particolare riferimento ai tassi di mora, oltre all’addebito di ulteriori oneri non previsti contrattualmente e pertanto non dovuti....http://www.delittodiusura.it
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