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giovedì 10 marzo 2016
Usura Bancaria: le varie questioni dubbie. Delittodiusura.it
L'Usura bancaria, come anticipato, nella sua disciplina pone numerosi problemi concreti.
Se talvolta effettivamente l’utilizzo da parte delle banche di criteri di calcolo diversi da quelli oggi riconosciuti corretti dalla giurisprudenza bancaria più recente (anni 2014 e 2015 in particolare) può portare effettivamente a considerare certi tassi di interesse usurari e, quindi, non dovuti gli interessi da parte del cliente, altre volte sembra che alcune tesi vengano cavalcate facendo dire alla sentenze in materia bancaria ciò che non dicono.
Così si legge spesso che l’interesse sarebbe usurario se il tasso convenzionale e quello moratorio sommati superano il tasso soglia: così, ci sembra, facendo dire alla Cassazione ciò che non ha detto (rinviamo agli specifici post Mutui Usurari e Interessi di Mora e Interessi Usurari: per il Tribunale di Venezia gli Interessi di Mora e quelli Corrispettivi non si Sommano!).
Ancora, talvolta si sostiene, contro le indicazioni della delibera CICR del 2000, che vi sarebbe usurarietà degli interessi in materia bancaria laddove gli interessi di mora, pur non usurari, sianocalcolati sull'intera rata comprensiva degli interessi corrispettivi di modo che la somma totale degli interessi addebitati superi quella massima consentita. Sul punto rinviamo al post specifico Usura degli Interessi di Mora calcolati sulla rata comprensiva di Interessi Corrispettivi in cui evidenziamo appunto che tale tesi, quantomeno per il periodo di vigenza della delibera CICR del 2000, non considera che gli interessi corrispettivi presenti nella rata al momento dell'inadempimento si capitalizzano: con la conseguenza che i successivi interessi di mora calcolati su quella rata sono calcolati su una somma di solo capitale.
In alcuni contenziosi, ancora, si sostiene che l'usura degli interessi di mora di per sé non usurari deriverebbe dalla necessità di aggiungere a tale tasso anche la penale di estinzione anticipata: ma anche questa è una questione discussa, affermandosi generalmente che tale penale è alternativa al tasso di mora, applicandosi appunto in caso di estinzione anticipata e non di inadempimento.
Infine, si discute se l'eventuale usura degli interessi di mora comporti l'invalidità della sola pattuizione che riguarda tali interessi o si possa estendere anche agli interessi corrispettivi: nel primo caso gli interessi corrispettivi resterebbero comunque dovuti mentre nel secondo non sarebbe dovuto alcun interesse ex art 1815 c.c...http://www.delittodiusura.it/index.html
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