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giovedì 28 aprile 2016
mercoledì 27 aprile 2016
Cassazione penale Sez. II n. 42764-15 del 23-10-2015. Il GUP, per la suprema Corte quando gli elementi acquisiti in sede istruttoria risultino insufficienti o contradditori, deve emettere il non luogo a procedere solo se i predetti elementi risultino comunque inidonei a sostenere l’accusa
martedì 26 aprile 2016
COME VERIFICARE SE IL TASSO DEL MUTUO È USURARIO.
La rivoluzionaria sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013 permette il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi superano la soglia di usura.
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha sancito che per stabilire se il tasso praticato dalla banca sul mutuo ipotecario è usurario, vanno verificati anche gli interessi di mora.
In buona sostanza anche il tasso di mora, previsto in caso di ritardato pagamento delle rate, se supera il tasso soglia è da considerarsi usurario. Un contratto di mutuo che applica interessi di usura può essere annullato dal giudice su ricorso del mutuatario usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutti gli interessi versati. Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra cui spese, interessi penali, interessi di mora ecc.
L’ammontare complessivo rappresenta il TEG "tasso effettivo globale”.
Se questo è superiore al Tasso Soglia (il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il mutuo è in USURARIO e si ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi pagati.
In caso di insolvenza o di ritardati pagamenti, le penali applicate quasi sempre sono superiori ai limiti del tasso usura e oggi – con la nuova sentenza – diventa molto più facile far valere questo principio e ottenere dalla banca il rimborso integrale degli interessi pagati negli anni.http://www.delittodiusura.it
Con questa sentenza, la Corte di Cassazione ha sancito che per stabilire se il tasso praticato dalla banca sul mutuo ipotecario è usurario, vanno verificati anche gli interessi di mora.
In buona sostanza anche il tasso di mora, previsto in caso di ritardato pagamento delle rate, se supera il tasso soglia è da considerarsi usurario. Un contratto di mutuo che applica interessi di usura può essere annullato dal giudice su ricorso del mutuatario usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutti gli interessi versati. Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra cui spese, interessi penali, interessi di mora ecc.
L’ammontare complessivo rappresenta il TEG "tasso effettivo globale”.
Se questo è superiore al Tasso Soglia (il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il mutuo è in USURARIO e si ha diritto alla restituzione di tutti gli interessi pagati.
In caso di insolvenza o di ritardati pagamenti, le penali applicate quasi sempre sono superiori ai limiti del tasso usura e oggi – con la nuova sentenza – diventa molto più facile far valere questo principio e ottenere dalla banca il rimborso integrale degli interessi pagati negli anni.http://www.delittodiusura.it
Tribunale di Benevento: Il Giudice con sentenza del 06-04-2016 ha accertato all'esito della ricostruzione contabile operata in giudizio, un saldo un saldo a credito per l'imprenditore di pari ad euro 326.096.27, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Benevento.
giovedì 21 aprile 2016
Cassazione Civile sez. I, Sentenza del 24-03-2016 n. 5919-16. La Corte con al sentenza chiarisce che in caso mancanza di forma scritta del contratto, il cliente bancario potrà agire per far dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e spese addebitatigli in costanza di rapporto, con effetti restitutori in proprio favore .
Tribunale di Cagliari: Il Giudice con ordinanza n. 5295-16 del 29-03-2016 ha precisato che la mancata indicazione dell'ISC, ovvero Indicatore Sintetico di Costo, all'interno di un contratto di mutuo o di finanziamento ne provoca la nullità, con l'obbligo di restituire alla Banca soltanto il capitale.
Tribunale di Torino: Il Giudice con sentenza n. 1670-16 del 23-03-2016 ha revocato il decreto ingiuntivo della Banca perchè non ha prodotto tutti gli scalari relativi al rapporto di conto corrente.
mercoledì 20 aprile 2016
Difendersi dalle Banche. Delittodiusura.it
Molte aziende in questo momento storico si trovano in difficoltà economica, e spesso si vedono recapitare dalle banche richieste di rientro immediato del fido o di risoluzione di mutui o di leasing dei quali non vengono più pagate le rate. Seguono il Decreto ingiuntivo, pignoramento, istanza di fallimento…. E’ un film già visto?
Purtroppo incontriamo tutti i giorni imprenditori, artigiani o semplici cittadini in situazione di grande ansia o stress perché vessati dalle Banche.
Ricevono lettere o telefonate che diventano ogni giorno sempre più scomode e imbarazzanti fino a sentirsi alle corde, quasi sotto ricatto o sotto minaccia.
Aumenta ogni giorno di più la paura di non farcela, diventa un pensiero fisso, fanno fatica a dormire la notte; cresce l’ansia di ciò che potrebbe accadere nella peggiore delle ipotesi, sentono avvicinarsi l’incubo del fallimento.
Purtroppo in alcuni casi il peso dell’umiliazione è tanto che porta alle situazioni più disperate che si vedono e si sentono nei telegiornali.
"Cosa penserà mia moglie e i miei figli? Cosa penseranno i dipendenti e gli amici? Che cosa farò dopo? Sono forse ad un passo dalla cerchia dei falliti? Dovrò ridurre il tenore di vita?”
Non è facile stare di fronte ogni giorno a queste persone ed a queste domande.
Quando incontri persone in estrema difficoltà, la voglia di fare qualcosa per dargli una mano cresce, anche perché sai che tra le mani hai uno strumento a disposizione per contribuire alla loro rinascita.
Oggi infatti esiste una importante OCCASIONE per questi imprenditori: molte di queste aziende si stanno salvando o per molte di esse si è aperto uno spiraglio di luce e di speranza.
Prima di saltare per aria, analizziamo i loro contratti e verifichiamo l’eventuale presenza di irregolarità.
A volte non c’è nulla da fare; ma spesso accade, invece, che l’imprenditore scopra che i contratti da noi analizzati siano irregolari (ad esempio perché affetti da vizi quali anatocismo e usura) cosa che gli dà la possibilità di avere un’arma di fondamentale importanza per difendersi dalla Banca o per chiedere indietro il maltolto.http://www.delittodiusura.it
Tribunale di Prato: Il Giudice con ordinanza del 24-03-2016 ha presso atto che le prescrizione e la cms sono nulle perchè generiche.
martedì 19 aprile 2016
Cassazione Civile sez. III, Sentenza del 05-04-2016 n. 6533-16. La Corte con al sentenza chiarisce che "Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96 cpc, co. 2.
lunedì 18 aprile 2016
Usura Bancaria: Cassazione annulla archiviazione.
CASSAZIONE ANNULLA ARCHIVIAZIONE DEL GIP : Avv. Fabio Giorgi ed Avv. Alessio Orsini: usura bancaria: il GIP di Torino aveva archiviato de plano il procedimento a carico dei Dirigenti della Unicredit. Il GIP costretto a fissare l’udienza che si terrà il 13/06/2016 (clicca qui );
Tribunale di Torino: va revocato il decreto ingiuntivo se la banca non producetutti gli scalari relativi al rapporto di conto corrente (clicca qui );
Tribunale di Pescara- Avv. Emanuele Argento- dopo 14 anni si vede riconosciuto il credito di € 520.111,26, ma ad incassare è la curatela fallimentare (clicca qui);
REPORT: SCANDALO BANCA POPOLARE VICENZA: per chi si fosse perso la puntata integrale (clicca qui);
BANCA ITALIANA: i board delle nostre banche sono un poltronificio unico al mondo (clicca qui);
ATLANTE: I Banchieri, col Governo Renzi, si fanno un nuovo salottino dovepulire i panni sporchi (clicca qui);
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IL GIUDICATO CONTRARIO ALLE NORME UE
Corte di Giustizia UE sentenza C-49/14 del 18 febbraio 2016 .
Se il mutuo è abusivo il G.E. ha il dovere di intervenire, anche d’ufficio, per esaminare le clausole abusive presenti nei contratti ed interrompere le esecuzioni, anche in presenza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato.
I giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno stabilito che la presenza di clausole abusive nel contratto (c.d. clausole vessatorie, usura pattizia, interessi ultralegali ecc.) può essere rilevata dal giudice dell’Esecuzione anche d’ufficio.
Pertanto un decreto ingiuntivo, seppure passato in giudicato, o l’esecuzione diretta di un finanziamento, in ogni stato e grado siano giunti, anche in sede di vendita, fondati su clausole abusive possono essere impugnati, in quanto contrari alla normativa europea.
Sono contrarie al diritto dell’U.E. le normative nazionali, come è quella italiana, che non consentono al giudice investito dell’esecuzione di un’ingiunzione di pagamento di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista (la banca) ed il consumatore (l’utente della banca) e di annullare, eventualmente, anche la vendita, ove l’autorità investita della domanda di ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione (clicca qui).
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