Cassazione Civile sez. III, Sentenza del 05-04-2016 n. 6533-16. La Corte con al sentenza chiarisce che "Nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art. 96 cpc, co. 2.
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