Corte di Appello di Roma: La Corte con sentenza del 07-07-2016 ha sottolineato che "pertanto ai fini della applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora".
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