Tribunale di Teramo: Il Giudice con sentenza n. 270-17 del 22.03.2017 ha ribadito che in mancanza di espressa e corretta pattuizione non sono dovuti gli interessi, le C.M.S, le valute e spese di tenuta con il rinvio al c.d. "uso piazza” e non sono dovuti neanche gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale.
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