Quando la cambiale non è più un titolo esecutivo.:
Quando la cambiale non è più un titolo esecutivo.
Ci sono alcuni casi in cui la cambiale non è più valida come titolo esecutivo, una di queste possibilità è il difetto sul bollo dell’ effetto cambiario.
Ricordiamo cos’è il bollo di una cambiale. Il Bollo è parte integrante di una cambiale e va inserito direttamente dietro l’effetto, per l’importo pari al 12 per mille della cambiale stessa.
In questi casi specifici di difetto del bollo la cambiale non è più un titolo esecutivo, questo sta ad indicare che per riscuotere il credito non è più possibile agire direttamente con l’atto di precetto, ma si deve passare prima per il decreto ingiuntivo.
- Calcolo in difetto dei bolli, non viene accettata in sconto dagli istuti di credito e per il creditore non è più possibile agire tramite ufficiale giudiziario per la notifica dell’ atto di precetto.
- Data del bollo successiva alla data della cambiale, anche questo è considerato un difetto, perchè il bollo deve essere inserito contestualmente alla firma dell’ effetto stesso, dunque lo stesso giorno.
- Vidimazione del contrassegno telematico successivo al giorno della cambiale, in questa situazione la cambiale non è un titolo esecutivo ma può essere riscossa tramite decreto ingiuntivo.
- Sentenza di un giudice, in caso di disconoscimento di firma o situazioni tramite cui le cambiali non risultano “incassabili a norma di legge.
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