mercoledì 9 marzo 2016

ANATOCISMO BANCARIO E PRESCRIZIONE.


Una delle questioni più controverse nelle cause riguardanti i contratti di conto corrente, quantomeno fino alla sentenza a Sezioni Unite Cass. 2.12.2010 n. 24418, attiene al rapporto tra anatocismo bancario e prescrizione. Come noto, in presenza di anatocismo bancario illegittimo, effettuato il relativo calcolo dell'anatocismo, il cliente ha diritto alla ripetizione dell’indebito costituito dagli interessi anatocistici capitalizzati trimestralmente. Ma, se è vero che l’azione per l’accertamento della nullità di una clausola contrattuale non è soggetta a prescrizione, non è così per l’azione di ripetizione dell’indebito che spetterebbe al cliente ex art. 2033 c.c. in caso di accertamento di tale nullità: infatti, l’esercizio dell’azione di ripetizione dell’indebito è soggetto al termine di prescrizione di dieci anni.
L’aspetto più problematico e controverso in merito al rapporto tra anatocismo bancario e prescrizione attiene al momento di decorrenza della prescrizione stessa: mentre un certo orientamento spingeva perché la decorrenza del termine di prescrizione decorresse dal singolo versamento in conto, che rappresenterebbe un pagamento, una differente opinione indicava che il termine di prescrizione relativo alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate in conto come conseguenza dell'anatocismo bancario non potesse decorrere prima della chiusura del rapporto di conto corrente, stante la natura unitaria di tale rapporto in cui dare/avere si determinava solo al momento della chiusura...http://www.delittodiusura.it/index.html

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