venerdì 1 aprile 2016

Perizia bancaria: usura e formule di Banca d’Italia.

In questo intervento si vuole analizzare la formula imposta da Banca d’Italia per determinare il tasso dell’apertura di credito su un conto corrente, per il confronto col tasso soglia al fine della verifica dell’usura. In particolare, il tasso è quello determinato trimestralmente, come sono convinti non pochi ctu, oppure va determinato su base annua, incrementandolo della quota interessi che maturano trimestralmente?La questione ha una rilevanza concreta in quanto lo sforamento della soglia usuraria, è noto, comporta l’applicazione dell’art.1815 c.c. e quindi la non debenza degli interessi nel trimestre di riferimento.Una breve premessa si rende necessaria:  la L. .7/3/96 n.108 ha modificato l’art.644 cp delegando ad altri soggetti la rilevazione dei tassi soglia,  il Ministero dell’Economia e Banca d’Italia. In estrema sintesi, se per la Cassazione le istruzioni di Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi ed occorre riferirsi esclusivamente alla norma (cfr Cass 23/11/11 n.46669, Cass 12028/10, Cass 28744/10), per buona parte della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, Verona, Bologna, ecc.) occorre utilizzare le formule di Banca d’italia anche se discordanti dalla norma (art.644 cp) per esigenze di omogeneità tra i dati rilevati dalle banche (con formule di Banca d’Italia) che determinano i tassi soglia, e quelli del singolo conto in esame. Nel presente intervento si accoglie la seconda interpretazione, si vuole in altre parole determinare il tasso di un’apertura di credito appoggiata su un conto corrente utilizzando le formule di Banca d’Italia.Le istruzioni del 2009, decorrenti dal 1/1/2010, propongono la seguente formula:Tale formula è stata unanimemente criticata dalla dottrina in quanto viola sia la normativa (art.644 cp) che la matematica finanziaria. Sul secondo punto, basta qui ricordare che il tasso di un conto corrente è dato dal rapporto tra gli oneri e il debito medio (numeri debitori*365), quando invece la seconda parte della formula presenta al denominatore alternativamente l’accordato o il debito massimo del periodo. Tuttavia, si ripete, non pochi tribunali chiedono l’applicazione di detta formula...http://www.delittodiusura.it

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