domenica 1 maggio 2016

Tribunale Brindisi: Il G.E. con ordinanza del 7-04-16 ho sottolineato che la presenza di una c.d. clausola di salvaguardia con riferimento alla determinazione degli interessi moratori non esclude che, tenuto conto degli altri oneri economici caricati sul cliente, il contratto debba ritenersi usurario

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