giovedì 23 giugno 2016

USURA CON MORA: SOSPESO IL PRECETTO.

Trib. di PRATO "Né può condividersi l’assunto della banca secondo cui non dovrebbero considerarsi gli interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia dell’usura. La Corte Costituzionale con pronuncia 29/2002 sulla legittimità costituzionale della L. 24/2001 ha precisato che: "va in ogni caso osservato –e il rilievo appare in sé decisivo- che il riferimento, contenuto nell’art. 1 , comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti” rende plausibile –senza necessità di specifica motivazione- l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratoriPertanto la banca non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata, con riferimento al precetto notificato (clicca qui);

Corte di Appello di Cagliari : sospesa la esecutività della ordinanza con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di leasing (clicca qui);

Crediti bancari : le segnalazioni errate alla Centrale dei Rischi buttano le aziende sul lastrico (clicca qui);

ABF di NAPOLI : Centrale dei rischi – Segnalazione a sofferenza – Avvio delle trattative di rientro del debito – Stato di insolvenza – Esclusione – Preavviso di segnalazione – Società – Sussistenza (clicca qui);

Cassazione a Sez. Unite : UNICREDIT – "Favorì società vicine a Messina Denaro” (clicca qui);

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La AGCM STA INDAGANDO SULLA Università Popolare degli studi di Milano,CONVENZIONATA CON LA SDL Centrostudi( CLICCA QUI)

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