martedì 3 ottobre 2017
Cassazione Sezione Unite Civili: La Suprema Corte con sentenza n. 21854-17 del 20-09-2017, ha definitivamente deciso che per i soggetti vittima di usura o estorsione bancaria il giudice dell'esecuzione al quale e stato trasmesso il provvedimento del pubblico ministero non può sindacare né la valutazione con cui il pubblico ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato.
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