mercoledì 6 giugno 2018

Tribunale di Lanciano: Il Giudice con ordinanza del 07 Maggio 2018 ha precisato che quando l’opposizione è fondata su prova scritta (consulenza tecnico contabile di parte) e non è stato dimostrato dalla Banca il "periculum” dall’eventuale ritardato pagamento, non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.

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