martedì 14 agosto 2018

Tribunale di Brindisi: Il Collegio con ordinanza del 26 Giugno 2018 ha rigettato il reclamo della banca, confermando che la procedura esecutiva potesse essere sospesa sebbene il tasso di mora fosse di poco inferiore a quello soglia.

Tribunale di Brindisi: Il Collegio con ordinanza del 26 Giugno 2018 ha rigettato il reclamo della banca, confermando che la procedura esecutiva potesse essere sospesa sebbene il tasso di mora fosse di poco inferiore a quello soglia. Più in dettaglio, ha affermato che:  " Ritenuto che, sebbene il tasso di mora fosse di poco inferiore a quello soglia, occorre tenere conto che allo stesso devono sommarsi altre voci di costo e cioè di tutte quelle relative alle spese per la gestione del rapporto che rientrano nel computo usurario ex art.644 c.p. Invero, come sostenuto dalla Giurisprudenza di legittimità, l’interesse di mora va calcolato al fine del superamento del tasso soglia e, nel caso del superamento, non è dovuto alcun interesse (da ultimo, Cass. Sez.VI, 4/10/2017 n.23192), sicché quanto pagato dal mutuatario deve essere imputato integralmente al capitale da restituire ( né può condividersi il criterio invocato dalla banca che nel computo della soglia rispetto agli interessi di mora invoca una maggiorazione del 2,1%, trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo, avendo il legislatore delineato precisamente il criterio di computo del tasso soglia , modificato nel 2011)”.http://www.delittodiusura.it/risultati-raggiunti/ordinanze/homepage/tribunale-di-brindisi-il-collegio-con-ordinanza-del-26-giugno-2018-ha-rigettato-il-reclamo-della-banca-confermando-che-la-procedura-esecutiva-potesse-essere-sospesa-sebbene-il-tasso-di-mora-fosse-di-poco-inferiore-a-quello-soglia-1534232024b.html

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